RICHIESTA DI PERMESSI PUBBLICITARI Pubblilight si occupa della gestione completa della documentazione necessaria all’ottenimento dei permessi per l’esposizione ed installazione di mezzi pubblicitari (permanenti o temporanei) come previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Non soltanto i Comuni sono preposti al rilascio delle autorizzazioni espositive, ma anche A.N.A.S., Autostrade, Soprintendenze o Parch. Ognuno di questi Enti può richiedere autonomamente materiale documentale proprio. Prepariamo e presentiamo la documentazione per le pratiche di PAESAGGISTICA, laddove richiesto e seguiamo il disbrigo dell’istanza in ogni sua parte lasciando al Cliente “l’onere della firma nello spazio indicato”. A corredo, ove richiesto, viene fornito supporto per il pagamento della tassa pubblicitaria e per il rinnovo delle autorizzazioni a scadenza. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ Le insegne servono a identificare il luogo di esercizio dell’attività. Il cittadino che intende installare o rinnovare l'esposizione di insegne o altri mezzi pubblicitari deve richiedere apposita autorizzazione. La pubblicità si suddivide in quattro tipologie principali: Ordinaria: insegne, cartelli, locandine, targhe... Pubblicità effettuata con veicoli. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: insegne, pannelli o strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine... Pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, distribuzione di volantini, apparecchi amplificatori... DICHIARAZIONE Chi diffonde messaggi pubblicitari, visivi od acustici, riconducibili ad attività economiche (anche occasionali) in luoghi pubblici, è tenuto al pagamento dell'imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione. Prima di iniziare la pubblicità il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione. Solitamente sono predisposti dei modelli da compilare. La comunicazione o la richiesta di installazione dell’insegna prevedono che l’interessato specifichi le caratteristiche, la durata e l’ubicazione del supporto pubblicitario. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni il Comune verifica la possibilità di avere esenzioni o meno. Nel caso in cui intervenissero modifiche, si ha l’obbligo di presentare apposita comunicazione al Comune, in modo da essere in regola e usufruire delle eventuali esenzioni a cui si ha diritto. Il pagamento dell’imposta ha inoltre valore di accettazione delle condizioni, come previsto dal regolamento sulle insegne di esercizio. Autorizzazione Il regolamento sulle insegne di esercizio può prevedere differenti procedure a seconda del territorio, in base alle decisioni dell’amministrazione locale. L’installazione in alcuni casi va semplicemente segnalata compilando l’apposito modulo rientrante nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In alcuni Comuni, invece, è necessario presentare l’istanza agli uffici competenti per avere l’autorizzazione, senza la quale si pagano pesanti sanzioni pecuniarie. Una volta presentata la domanda si riceve la risposta dal Comune entro trenta giorni. Ci può essere il rilascio del permesso, il diniego per il mancato rispetto delle normative vigenti oppure la richiesta di ulteriore documentazione. Va tenuto presente che nel caso l’attività commerciale si trovi in un centro storico o in una zona particolare, è possibile doversi attenere a regole più restrittive. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dal munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti dalle norme e dai regolamenti in materia di pubblicità. Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Pagamento dell’imposta L’imposta si determina in base alle caratteristiche, all’ubicazione, alle dimensioni (in mq.) ed al periodo di esposizione della pubblicità che si intende realizzare. Il regolamento sulle insegne di esercizio prevede delle imposte da pagare in conseguenza all‘installazione dei mezzi pubblicitari. Si paga annualmente e l’importo viene determinato da apposite delibere aggiornate periodicamente dai consigli comunali. A contare sono la posizione e le dimensioni, nonché l’eventuale illuminazione dell’insegna. Con la pubblicità permanente si ricevono a domicilio i bollettini da parte del Comune con le cifre da pagare indicate.Se le insegne di esercizio si trovano su una singola unità locale, autorizzate laddove necessario, di dimensioni non superiori ai 5 metri quadrati e servono solamente a permettere l’individuazione del negozio o attività commerciale, in genere non pagano l’imposta. É sempre bene verificare presso il Comune in cui si esercita il regolamento sulle insegne di esercizio con le relative specifiche sulle imposte da pagare. Le esenzioni valgono su base nazionale, ma gli articolati comunali possono contenere ulteriori dettagli con articoli specifici per allargare le esenzioni. I controlli da parte delle agenzie appaltate dai Comuni sono solitamente svolti con scrupolo quindi è meglio fare attenzione a seguire le prescrizioni normative. Insegne d’esercizio Non e’ dovuto nulla per insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi (che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pubblicità sui veicoli (per veicoli adibiti ai trasporti aziendali) L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Cartelli vendesi/affittasi Sono esenti dall’imposta i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e riguardanti la locazione (affitto) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi. Sono, invece, soggetti all’imposta sulla pubblicità i cartelli esposti in altra sede o superiori a 300 cm quadrati. Normativa di riferimento Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni: Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 "Legge finanziaria 2002" Articolo 10. Legge 27 Febbraio 2002, n. 16, Art. 5 - bis. Legge 24 Aprile 2002, n. 75, Art. 2 - bis.
Pubblilight si occupa della gestione completa della documentazione necessaria all’ottenimento dei permessi per l’esposizione ed installazione di mezzi pubblicitari (permanenti o temporanei) come previsto dalle disposizioni legislative vigenti. Non soltanto i Comuni sono preposti al rilascio delle autorizzazioni espositive, ma anche A.N.A.S., Autostrade, Soprintendenze o Parch. Ognuno di questi Enti può richiedere autonomamente materiale documentale proprio. Prepariamo e presentiamo la documentazione per le pratiche di PAESAGGISTICA, laddove richiesto e seguiamo il disbrigo dell’istanza in ogni sua parte lasciando al Cliente “l’onere della firma nello spazio indicato”. A corredo, ove richiesto, viene fornito supporto per il pagamento della tassa pubblicitaria e per il rinnovo delle autorizzazioni a scadenza. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ Le insegne servono a identificare il luogo di esercizio dell’attività. Il cittadino che intende installare o rinnovare l'esposizione di insegne o altri mezzi pubblicitari deve richiedere apposita autorizzazione. La pubblicità si suddivide in quattro tipologie principali: Ordinaria: insegne, cartelli, locandine, targhe... Pubblicità effettuata con veicoli. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: insegne, pannelli o strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine... Pubblicità varia: striscioni, aeromobili, palloni frenati, distribuzione di volantini, apparecchi amplificatori... DICHIARAZIONE Chi diffonde messaggi pubblicitari, visivi od acustici, riconducibili ad attività economiche (anche occasionali) in luoghi pubblici, è tenuto al pagamento dell'imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione. Prima di iniziare la pubblicità il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione. Solitamente sono predisposti dei modelli da compilare. La comunicazione o la richiesta di installazione dell’insegna prevedono che l’interessato specifichi le caratteristiche, la durata e l’ubicazione del supporto pubblicitario. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni il Comune verifica la possibilità di avere esenzioni o meno. Nel caso in cui intervenissero modifiche, si ha l’obbligo di presentare apposita comunicazione al Comune, in modo da essere in regola e usufruire delle eventuali esenzioni a cui si ha diritto. Il pagamento dell’imposta ha inoltre valore di accettazione delle condizioni, come previsto dal regolamento sulle insegne di esercizio. Autorizzazione Il regolamento sulle insegne di esercizio può prevedere differenti procedure a seconda del territorio, in base alle decisioni dell’amministrazione locale. L’installazione in alcuni casi va semplicemente segnalata compilando l’apposito modulo rientrante nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In alcuni Comuni, invece, è necessario presentare l’istanza agli uffici competenti per avere l’autorizzazione, senza la quale si pagano pesanti sanzioni pecuniarie. Una volta presentata la domanda si riceve la risposta dal Comune entro trenta giorni. Ci può essere il rilascio del permesso, il diniego per il mancato rispetto delle normative vigenti oppure la richiesta di ulteriore documentazione. Va tenuto presente che nel caso l’attività commerciale si trovi in un centro storico o in una zona particolare, è possibile doversi attenere a regole più restrittive. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dal munirsi preventivamente di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti dalle norme e dai regolamenti in materia di pubblicità. Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Pagamento dell’imposta L’imposta si determina in base alle caratteristiche, all’ubicazione, alle dimensioni (in mq.) ed al periodo di esposizione della pubblicità che si intende realizzare. Il regolamento sulle insegne di esercizio prevede delle imposte da pagare in conseguenza all‘installazione dei mezzi pubblicitari. Si paga annualmente e l’importo viene determinato da apposite delibere aggiornate periodicamente dai consigli comunali. A contare sono la posizione e le dimensioni, nonché l’eventuale illuminazione dell’insegna. Con la pubblicità permanente si ricevono a domicilio i bollettini da parte del Comune con le cifre da pagare indicate.Se le insegne di esercizio si trovano su una singola unità locale, autorizzate laddove necessario, di dimensioni non superiori ai 5 metri quadrati e servono solamente a permettere l’individuazione del negozio o attività commerciale, in genere non pagano l’imposta. É sempre bene verificare presso il Comune in cui si esercita il regolamento sulle insegne di esercizio con le relative specifiche sulle imposte da pagare. Le esenzioni valgono su base nazionale, ma gli articolati comunali possono contenere ulteriori dettagli con articoli specifici per allargare le esenzioni. I controlli da parte delle agenzie appaltate dai Comuni sono solitamente svolti con scrupolo quindi è meglio fare attenzione a seguire le prescrizioni normative. Insegne d’esercizio Non e’ dovuto nulla per insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi (che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono), di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pubblicità sui veicoli (per veicoli adibiti ai trasporti aziendali) L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. Cartelli vendesi/affittasi Sono esenti dall’imposta i cartelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato e riguardanti la locazione (affitto) o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi. Sono, invece, soggetti all’imposta sulla pubblicità i cartelli esposti in altra sede o superiori a 300 cm quadrati. Normativa di riferimento Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni: Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 "Legge finanziaria 2002" Articolo 10. Legge 27 Febbraio 2002, n. 16, Art. 5 - bis. Legge 24 Aprile 2002, n. 75, Art. 2 - bis.